IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi
accademici di questa  Universita'  intese  ad  ottenere  la  modifica
dell'art.  116  dello  statuto  medesimo  elevando  il  numero  degli
studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina del
lavoro  da  due  a  sei  per  ciascun anno di corso, per un totale di
ventiquattro;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista  la  propria nota n. 24817 del 19 settembre 1989 con la quale
sono state trasmesse al Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  le  delibere  degli  organi  accademici
succitate;
  Visto  il  parere  espresso  dal Consiglio universitario nazionale,
nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento  del  numero
degli  studenti  da  ammettere  alla  scuola  di  specializzazione in
medicina del lavoro da due a sei per ciascun anno di corso, trasmesso
con nota ministeriale n. 1088 del 31 marzo 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
  L'art. 116 relativo alla scuola di specializzazione in medicina del
lavoro, nell'ultimo comma, e' modificato come segue:
  "In  base  alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e'
in grado di accettare il numero massimo di  iscritti  determinato  in
sei  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un  totale  di ventiquattro
specializzandi".
  Il  presente  decreto sara' inviato al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Ancona, 2 maggio 1990
                                                    Il rettore: BRUNI